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DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N'112 ART.71

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mariagrazia chiacchio
view post Posted on 10/7/2008, 17:26 by: mariagrazia chiacchio




vi riporto il testo integrale della disposizione di servizio in merito al Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112 Art.71 fatta pervenire nell'Azienda in cui lavoro dai due Direttori sia Sanitario che Amministrativo.
vorrei che la commentasse.

In riferimento all'oggetto,si rende noto a tutto il personale dipendente che l'art.71 comma 2,del decreto legge 25 giugno 2008, n 112,stabilisce testualmente che ''nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni ,e,in ogni caso,dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica'.

Si sottolinea che assenze per malattie non giustificate a norma della disposizione citata verranno considerate assenze ingiustificate con tutte le conseguenze disciplinari e stipendiali.

Si rende noto inoltre che il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede ;'' L'Amministrazione dispone di controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno,tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilitą del lavoratore ,entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo ,č dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni ,compresi i non lavorativi e i festivi.
L'ufficio Personale, č ovviamente tenuto a sorvegliare sulla rigorosa osservanza da parte di tutto il personale, riferendo immediatamente allo scrivente eventuali violazioni.

Si rammenta,in ogni caso che le norme elencate in vigore dal 25 giugno 2008


p.s. a voi il commento
 
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39 replies since 10/7/2008, 17:26   1456 views
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